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L'ufficiale dello Stato Maggiore e quello del Genio navale trasferito dal Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, o viceversa, conserva l'anzianita' assoluta posseduta prima del trasferimento, giusta quanto e' prescritto dall'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali; e gli e' assegnata, all'atto della inscrizione nei nuovi ruoli, l'anzianita' relativa che gli spetta in relazione alla sua anzianita' assoluta e da determinarsi secondo le norme di cui agli articoli 8 e 9 della citata legge sullo stato degli ufficiali.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art7 · fonte del testo