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[1]Alla tabella dei limiti di eta' per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, di cui all'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato dal R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3328, e' sostituita la tabella 8 allegata alla presente legge.
[2]Le variazioni nei limiti di eta' apportate dalla presente legge entreranno in vigore dal 1° gennaio 1936, tranne per gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, per i quali la riduzione dei limiti stessi, rispetto a quelli ora vigenti, e' di un anno dal 1° gennaio 1936 e di un altro anno dal 1° gennaio 1937.
[3]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze e con quello delle comunicazioni, saranno apportate alle aliquote stabilite dalle disposizioni vigenti per la liquidazione delle pensioni agli ufficiali della Regia marina, le varianti necessarie in relazione ai nuovi limiti di eta' stabiliti dalla presente legge ed alla loro entrata in vigore.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 16 dicembre 2009
