Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

[1]La compilazione dei quadri di avanzamento e' di competenza del Ministro per la marina.

[2]Le Commissioni di avanzamento, di cui agli articoli 18, 21 e 22 del testo unico sull'avanzamento, sono chiamate a dare contributo consultivo per le definitive decisioni del Ministro e le loro deliberazioni hanno solo valore designativo, salvo per quanto concerne la dichiarazione di inidoneita' dell'ufficiale alle funzioni del proprio grado od all'avanzamento.

[3]Oltre alle attribuzioni devolute da disposizioni speciali ed a quelle di cui agli articoli 13 e 24 della presente legge, spettano: 1° alla Commissione suprema di avanzamento:

  • a)giudicare sull'idoneita' o meno alle funzioni del proprio grado per gli ufficiali del grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti e superiori di tutti i Corpi militari della Regia marina, fino al grado di contrammiraglio e corrispondenti inclusi;
  • b)giudicare sull'idoneita' all'avanzamento al grado superiore degli ufficiali di cui alla precedente lettera a). A tal uopo la Commissione, nei casi di avanzamento a scelta comparativa, compilera' la graduatoria degli ufficiali sottoposti a scrutinio, determinando il nome dell'ufficiale dopo del quale i successivi sono ritenuti da non prescegliere per l'avanzamento; e, nei casi di avanzamento ad anzianita' o a scelta assoluta, l'elenco degli ufficiali da prescegliere o meno;
  • c)dare parere sulle proposte di cancellazione dai quadri d'avanzamento;
  • d)dare parere sulle proposte di scelta eccezionale di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico sull'avanzamento, per gli ufficiali indicati nella precedente lettera a);
  • e)dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorita' degli ufficiali previsti nella precedente lettera a), che fossero sottoposti al suo esame in base all'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali e dare il giudizio prescritto dall'art. 38-bis della stessa legge sullo stato degli ufficiali, per gli ufficiali della Regia marina aventi grado di capitano di fregata e corrispondenti e superiori, di cui pure alla lettera a);
  • f)giudicare sull'idoneita' all'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria o appartenenti alla riserva navale, aventi il grado di ammiraglio di divisione o corrispondente.

[4]2° alla Commissione ordinaria di avanzamento:

[5]le attribuzioni della Commissione suprema di avanzamento indicate alle precedenti lettere a), b), c), d), e) per gli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina, dal grado di guardiamarina e corrispondente fino al grado di capitano di corvetta e corrispondente incluso, e per gli ufficiali in congedo di tutti i corpi e gradi della Regia marina fino al grado di contrammiraglio e corrispondente incluso, e le attribuzioni di cui alle lettere b) c) e d) per i capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi.

[6]Il Ministro per la marina apporta, nelle graduatorie dei prescelti compilate dalle Commissioni d'avanzamento, gli spostamenti e le esclusioni, e negli elenchi compilati dalle Commissioni stesse, le esclusioni, che ritiene giusti e necessari nell'interesse dell'Amministrazione militare marittima e, stabilito il numero degli ufficiali da iscrivere in ciascun quadro, forma, con suo decreto, il quadro stesso. I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data del dispaccio col quale sono comunicati agli interessati, o, se pubblicati al foglio d'ordini del Ministero della marina, dalla data del foglio d'ordini nel quale e' fatta tale pubblicazione.

[7]L'ufficiale inscritto nel quadro di avanzamento, che a giudizio del Ministro, sentito il parere delle competenti Commissioni, in base ai rapporti di cui all'art. 29 del testo unico sull'avanzamento, non possiede piu' l'insieme delle attitudini richieste per l'avanzamento, e' cancellato dal detto quadro anche durante il corso dell'anno.

[8]I reclami in materia di avanzamento sono giudicati dal Ministro per la marina, il quale ha facolta' di richiedere sui reclami stessi il parere della competente Commissione di avanzamento.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art9 · fonte del testo