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I sottobrigadieri, esclusi quelli della posizione di servizio sedentario, non possono essere adibiti a comandi od uffici od essere comunque impiegati in compiti diversi da quelli dell'effettivo servizio d'istituto o del naviglio del Corpo o dei reparti di truppa della Legione allievi o della Scuola sottufficiali.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 27 febbraio 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art11 · fonte del testo