Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1952 al 9 maggio 2025. 52 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per l'avanzamento ad anzianita' od a scelta dei marescialli capi, brigadieri e sottobrigadieri impiegati in cariche di carattere particolarmente tecnico, che saranno specificate dal regolamento, e per l'avanzamento dei sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio sedentario, non e' richiesto il requisito di comando o di servizio di cui al precedente art. 9.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art12 · fonte del testo