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[1]Nessuno puo' conseguire la promozione al grado superiore se non ne e' riconosciuto pienamente idoneo.

[2]L'idoneita' all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e' dichiarata in seguito a giudizi di grado, pronunziati successivamente.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art15 · fonte del testo