Le norme stabilite per l'avanzamento dall'art. 15 della legge 7 giugno 1937, n. 913, e dall'art. 22 della presente sono da osservarsi anche: per la dispensa dal servizio dei sottufficiali e militari di truppa; per il collocamento a riposo d'autorita' dei sottufficiali ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 559.
Testo vigente dal 8 febbraio 1952
