Le norme stabilite per l'avanzamento dall'art. 15 della legge 7 giugno 1937, n. 913, e dall'art. 22 della presente sono da osservarsi anche: per la dispensa dal servizio dei sottufficiali e militari di truppa; per il collocamento a riposo d'autorita' dei sottufficiali ai sensi dell'art. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 559.

Testo vigente dal 8 febbraio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art29 · fonte del testo