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((I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono pronunciati dalle autorita' gerarchiche o dalle commissioni di ufficiali del Corpo che saranno determinate dal regolamento, nei modi e con le formalita' che saranno stabilite dal regolamento stesso)).4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 gennaio 1952, n. 40

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La L. 18 gennaio 1952, n. 40, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1953.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1952 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 febbraio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1937 al 23 febbraio 1952. 1 parola tolta, 8 parole aggiunte.

I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono tolto: pronunziati aggiunto: pronunciati dalle autorita' gerarchiche aggiunto: o dalle commissioni di ufficiali del Corpo che saranno determinate dal regolamento, nei modi e con le formalita' che saranno stabilite dal regolamento stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 gennaio 1952, n. 40

    La L. 18 gennaio 1952, n. 40, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1953.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art16 · fonte del testo