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((I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono pronunciati dalle autorita' gerarchiche o dalle commissioni di ufficiali del Corpo che saranno determinate dal regolamento, nei modi e con le formalita' che saranno stabilite dal regolamento stesso)).4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 gennaio 1952, n. 40
4La L. 18 gennaio 1952, n. 40, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1953.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1952 al 9 maggio 2025
