L'art. 16 della legge 7 giugno 1937, n. 913, e' sostituito dal seguente: "I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono pronunciati dalle autorita' gerarchiche o dalle commissioni di ufficiali del Corpo che saranno determinate dal regolamento, nei modi e con le formalita' che saranno stabilite dal regolamento stesso".

Testo vigente dal 8 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art22 · fonte del testo