L'art. 16 della legge 7 giugno 1937, n. 913, e' sostituito dal seguente: "I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono pronunciati dalle autorita' gerarchiche o dalle commissioni di ufficiali del Corpo che saranno determinate dal regolamento, nei modi e con le formalita' che saranno stabilite dal regolamento stesso".
Testo vigente dal 8 febbraio 1952
