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[1]Sull'avanzamento a scelta per meriti eccezionali, di cui al precedente articolo, decidono:

[2]il Ministro per le finanze per l'avanzamento dei sottufficiali;

[3]il comandante generale del Corpo della Regia guardia di finanza per l'avanzamento dei militari di truppa. Le proposte per l'avanzamento anzidetto, da inoltrarsi con apposita relazione, possono essere fatte da qualsiasi autorita' gerarchica. Dette proposte, pero', devono pervenire all'autorita' cui spetta di dare il giudizio decisivo, munite dei giudizi di grado, e solo nel caso che sia concorde il giudizio di tutte le autorita' chiamate a pronunziarsi.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 27 febbraio 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art19 · fonte del testo