Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 29 gennaio 1942, n. 64.
Abrogato dal 27 febbraio 1942
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Articolo abrogato dalla l. 29 gennaio 1942, n. 64.
Abrogato dal 27 febbraio 1942
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3 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1937 al 27 febbraio 1942. 88 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sull'avanzamento a scelta per meriti eccezionali, di cui al precedente articolo, decidono:
tolto: il Ministro per le finanze per l'avanzamento dei sottufficiali;
tolto: il comandante generale del Corpo della Regia guardia di finanza per l'avanzamento dei militari di truppa. Le proposte per l'avanzamento anzidetto, da inoltrarsi con apposita relazione, possono essere fatte da qualsiasi autorita' gerarchica. Dette proposte, pero', devono pervenire all'autorita' cui spetta di dare il giudizio decisivo, munite dei giudizi di grado, e solo nel caso che sia concorde il giudizio di tutte le autorita' chiamate a pronunziarsi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1942, N. 64
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 29 gennaio 1942, n. 64
La L. 29 gennaio 1942, n. 64, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, restano in vigore per i sottufficiali e militari di truppa che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art19 · fonte del testo