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[1]Gli allievi musicanti sono tratti mediante esami dalle guardie e dagli allievi guardia che abbiano ultimata l'istruzione militare, osservate le norme stabilite dal regolamento.

[2]L'avanzamento degli allievi musicanti e' regolato dalle disposizioni in vigore per i militari del servizio ordinario del Corpo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art22 · fonte del testo