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[1]Gli allievi musicanti sono tratti mediante esami dalle guardie e dagli allievi guardia che abbiano ultimata l'istruzione militare, osservate le norme stabilite dal regolamento.
[2]L'avanzamento degli allievi musicanti e' regolato dalle disposizioni in vigore per i militari del servizio ordinario del Corpo.
Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 9 maggio 2025
