Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1937 al 9 maggio 2025. 105 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La permanenza minima in ciascun grado di militare musicante, necessaria per potere conseguire l'avanzamento, e' fissata in:
tolto: due anni, per il grado di maresciallo ordinario;
tolto: tre anni, per il grado di brigadiere musicante prima parte, e quattro anni, per il grado di brigadiere musicante seconda parte;
tolto: sei mesi, per il grado di sottobrigadiere musicante prima parte, e un anno, per il grado di sottobrigadiere musicante seconda parte;
tolto: sei mesi, per i gradi di appuntato e guardia musicante effettivo.
tolto: La permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario e' ridotta ad un anno per i musicanti che abbiano rivestito il grado di brigadiere per almeno cinque anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art23 · fonte del testo