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[1]La permanenza minima in ciascun grado di militare musicante, necessaria per potere conseguire l'avanzamento, e' fissata in:
[2]due anni, per il grado di maresciallo ordinario;
[3]tre anni, per il grado di brigadiere musicante prima parte, e quattro anni, per il grado di brigadiere musicante seconda parte;
[4]sei mesi, per il grado di sottobrigadiere musicante prima parte, e un anno, per il grado di sottobrigadiere musicante seconda parte;
[5]sei mesi, per i gradi di appuntato e guardia musicante effettivo.
[6]La permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario e' ridotta ad un anno per i musicanti che abbiano rivestito il grado di brigadiere per almeno cinque anni.
Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 9 maggio 2025
