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[1]La permanenza minima in ciascun grado di militare musicante, necessaria per potere conseguire l'avanzamento, e' fissata in:

[2]due anni, per il grado di maresciallo ordinario;

[3]tre anni, per il grado di brigadiere musicante prima parte, e quattro anni, per il grado di brigadiere musicante seconda parte;

[4]sei mesi, per il grado di sottobrigadiere musicante prima parte, e un anno, per il grado di sottobrigadiere musicante seconda parte;

[5]sei mesi, per i gradi di appuntato e guardia musicante effettivo.

[6]La permanenza minima nel grado di maresciallo ordinario e' ridotta ad un anno per i musicanti che abbiano rivestito il grado di brigadiere per almeno cinque anni.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art23 · fonte del testo