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Il grado di maresciallo ordinario e' conferito ai brigadieri per coprire i posti vacanti nel ruolo complessivo dei marescialli ordinari e dei marescialli capi.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 1 gennaio 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art3 · fonte del testo