Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1937 al 10 settembre 1942. Leggi il testo vigente →
[1]Nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, le guardie con dodici anni di servizio, computato secondo le norme di cui al precedente art. 8, sono promosse appuntati entro il limite massimo di 3300 unita' comprensive dell'organico stabilito per tale grado dal R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 116, nonche' degli appuntati che trovansi «fuori quadro» per l'Africa Orientale Italiana e per altre assegnazioni.
[2]L'eccedenza di appuntati eventualmente esistente alla scadenza del quinquennio sara' riassorbita limitando annualmente le promozioni ai primi tre quinti delle vacanze disponibili e destinando la rimanente aliquota di due quinti all'assorbimento dell'eccedenza stessa.
Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 10 settembre 1942
