Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1942 al 9 maggio 2025. 75 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente art. 31 sara' fronteggiato mantenendo in meno, rispetto alla forza organica del Corpo, il numero di guardie e di allievi guardia che sara' necessario. 3
tolto: ------------- AHHIORNAMENTO (3) La L. 4 agsoto 1942, n. 915, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 31 e 32 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, continuano ad aver vigore fino al 30 giugno 1945-XXIII".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art32 · fonte del testo