Art. 10-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((Nelle Provincie dove istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal R. Commissariato piu' conforme agli interessi degli emigranti che non i Comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli istituti menzionati)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008
