Art. 7-bis
Art. 7 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
Art. 7 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1911 al 22 dicembre 2008. 240 parole tolte, 23 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: E' istituito un Consiglio dell'emigrazione composto:
tolto: a) del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri;
tolto: b) di sei delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura;
tolto: c) del direttore dell'ufficio del lavoro;
tolto: d) del direttore generale del Banco di Napoli;
tolto: e) di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;
tolto: f) di tre membri scelti dal ministro degli affari esteri fra sei cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative e dalla Federazione italiana delle Societa' di mutuo soccorso;
tolto: g) di due membri scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato.
tolto: I membri della Commissione parlamentare di vigilanza fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.
tolto: Il regolamento determinera' le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere f) e g), come pure determinera' le modalita' per la rinnovazione del Consiglio, le indennita' dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'ufficio di presidenza.
tolto: Il Consiglio sara' udito nelle questioni piu' rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di piu' Ministeri.
tolto: Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri, i quali insieme col commissario generale, presidente, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinera' pure le norme per la rinnovazione di esso.
tolto: 4aggiunto: Art. 7 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art7bis · fonte del testo