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[1]Nei luoghi di emigrazione potranno essere istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti del pretore, o, in mancanza, del giudice conciliatore, del sindaco o di chi ne fa le veci, di un parroco o di un Ministro del Culto, di un medico (designati questi tre ultimi dal Commissariato) e di un rappresentante di societa' operaie e agricole locali, scelto dal Consiglio comunale.

[2]I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

[3]Il Comitato e' presieduto dal pretore o in sua mancanza dal sindaco.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art10 · fonte del testo

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