Art. 13-bis
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[1]((La Compagnie estere - le quali non siano gia' state riconosciute nel Regno, secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio - quando chiedano patente di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.
[2]Saranno parimente soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle Compagnie munite di patente di vettore. Le Compagnie che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale, dentro i sei mesi dalla loro data, decadranno dalla patente.
[3]Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008
