Art. 13-quater
Art. 13 quater ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
Art. 13 quater ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008. 69 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potra' sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalita'. Il provvedimento sara' preso con decreto Reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio dell'emigrazione.
tolto: Il Regio decreto dovra' essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.aggiunto: Art. 13 quater PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art13quater · fonte del testo