Art. 13-quater
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potra' sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalita'. Il provvedimento sara' preso con decreto Reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio dell'emigrazione.
[2]Il Regio decreto dovra' essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008
