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[1]((Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potra' sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalita'. Il provvedimento sara' preso con decreto Reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio dell'emigrazione.

[2]Il Regio decreto dovra' essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione)).

Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art13quater · fonte del testo

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