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[1]((Le licenze consolari di cui all'art. 19 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta: l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sara' devoluto integralmente al fondo per l'emigrazione.

[2]Il capitano del piroscafo che, senza essere munito di licenza consolare, trasporti emigranti di ritorno al disopra di cinquanta, andra' soggetto ad un'ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, emigranti di ritorno diretti nel Regno.

[3]In caso d'inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda e' di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

[4]All'applicazione di dette ammende e' estesa la competenza del capitano del porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'art. 433, ultimo alinea del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si puo' ricorrere, dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.

[5]Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la Regia capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscafo non sara' concesso di partire dal porto d'approdo nel Regno)).

Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art13ter · fonte del testo

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