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[1]L'emigrante potra' intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta ad un R. ufficiale consolare o ad un Ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della Provincia, all'ispettore di emigrazione o al Comitato del luogo, dove contratto' o dove doveva effettuarsi l'imbarco.
[2]La domanda dovra', all'estero, esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.
[3]Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le RR. Autorita' e con gli Uffici di protezione, il termine decorrera' dal giorno del suo sbarco nel Regno.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 12 ottobre 1913
