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[1]Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una Commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di Provincia.
[2]La Commissione sara' composta del presidente del Tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede; del procuratore del Re, di un consigliere di prefettura e di due membri eletti dal Consiglio provinciale.
[3]Il presidente del Tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vicepresidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.
[4]Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intendera' domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso.
[5]Accompagneranno la domanda, i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti dai consoli, dagli Uffici di protezione, dai commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, e dai Comitati locali.
[6]La Commissione arbitrale della Provincia nella quale l'emigrante tratto' per l'imbarco, sara' competente, nonostante qualsiasi patto in contrario; non sara' tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle Autorita' giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudichera' con le norme di procedura che verranno indicate nel Regolamento, il quale provvedera' anche al modo per la notificazione della sentenza. Il Commissariato prelevera' dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.
[7]Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del Commissariato, che ne curera' l'invio a spese del vettore.
[8]Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.
[9]Esaurita la procedura, il prefetto trasmettera' gli atti alla R. procura, perche' esamini se vi sia luogo a giudizio penale.
[10]Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaiuoli, facchini, o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione, il quale provvedera' senza formalita' di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovra' fare di ogni cosa apposito verbale, in seguito del quale sara' esteso il relativo provvedimento, che si avra' come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si fara' luogo ad opposizione od appello.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 12 ottobre 1913
