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[1]((L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero dei reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel Codice penale, e' punito secondo la legge italiana, ancorche' non si trovi nel Regno.

[2]Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorche' non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, puo' essere giudicato nel Regno se il ministro della giustizia ne faccia richiesta)).

Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art33ter · fonte del testo

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