Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008. 599 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e all'art. 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, e' sostituito il seguente:

tolto: Il servizio della leva all'estero e' affidato alle Regie autorita' diplomatiche e consolari e si svolgera' con le norme seguenti:

tolto: 1. Gli inscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la R. Legazione od il R. Consolato piu' vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

tolto: 2. Gli inscritti nati e residenti all'estero o espatriati prima di aver compiuto il sedicesimo anno di eta' in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finche' duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni pero' che vorranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

tolto: 3. I militari di cui al numero precedente, rientrando nel Regno, prima di aver compiuto il 32° anno di eta', devono immediatamente darne notificazione al distretto militare, se appartenenti all'esercito; alla capitaneria di porto, se appartenenti all'armata, e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

tolto: I dotti militari, pero', che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare. Essi potranno, pero', essere chiamati alle armi con una classe di seconda categoria, se cio' sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformita' cogli ordinamenti del R. esercito.

tolto: 4. I militari ammessi alla dispensa provvisoria possono, in casi eccezionali, ottenere dalle RR. autorita' diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. I ministri della guerra e della marina potranno, caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi.

tolto: 5. Gli inscritti stati ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, i quali rientreranno nel Regno dopo di aver compiuto il 32° anno di eta', saranno dispensati dal compiere la ferma. Essi pero' saranno inscritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, e dovranno rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: 6. Il regolamento determinera' i casi in cui gli inscritti di leva non contemplati nel precedente n. 2 possono, so arruolati in prima categoria, essere, d'anno in anno, autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare la loro presentazione alle armi, non oltre pero' il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° anno di eta'.

tolto: 7. Gli inscritti residenti all'estero, che sono arruolati nella seconda categoria, sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per istruzione, fino a che duri la loro residenza all'estero.

tolto: Rientrando in Italia prima di aver compiuto il 32° anno di eta', essi sono obbligati a presentarsi alle armi con gli uomini di seconda categoria chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo dall'estero.

tolto: Rientrando in Italia dopo la detta eta', essi sono dispensati dal presentarsi alle armi come sopra, ma sono ascritti alla milizia territoriale, con la rispettiva classe di leva e devono rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art33 · fonte del testo