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La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potra' essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perche' figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla eta' maggiore di eleggere la qualita' di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purche' dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 1 luglio 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art36 · fonte del testo

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