Art. 38-bis
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[1]((Il Governo del Re e' autorizzato ad eseguire con decreto reale le variazioni che sono necessarie negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911)).
[2]((Disposizioni transitorie.))
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 22 dicembre 2008
