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[1]Fino all'approvazione del Regolamento, e alla costituzione del Commissariato per l'emigrazione, il Ministro degli Affari Esteri ha facolta' di affidare l'incarico provvisorio di tali uffici ad impiegati dello Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 gennaio 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Visconti-Venosta.
[6]G. Saracco. Carcano. Chimirri. Gianturco. C. Di San Martino. E. Morin. G. Finali.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008
