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[1]Il Ministro degli Affari Esteri, di concerto col Ministro dell'Interno, nominera' nei porti di Genova, Napoli e Palermo, e di quelle altre citta' che fossero determinate per decreto Reale, un ispettore dell'emigrazione, investito anche della qualita' d'ufficiale di pubblica sicurezza, e preso tra gl'impiegati dell'Amministrazione dell'Interno.

[2]L'ispettore esercitera' le attribuzioni che verranno indicate dal Regolamento, e vigilera' alla tutela e visita del bagaglio degli emigranti sia in partenza sia al ritorno.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art9 · fonte del testo

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