Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro degli Affari Esteri, di concerto col Ministro dell'Interno, nominera' nei porti di Genova, Napoli e Palermo, e di quelle altre citta' che fossero determinate per decreto Reale, un ispettore dell'emigrazione, investito anche della qualita' d'ufficiale di pubblica sicurezza, e preso tra gl'impiegati dell'Amministrazione dell'Interno.
[2]L'ispettore esercitera' le attribuzioni che verranno indicate dal Regolamento, e vigilera' alla tutela e visita del bagaglio degli emigranti sia in partenza sia al ritorno.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008
