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La sovrimposta di confine sui tabacchi lavorati importati ai sensi dell'articolo 1 e' assolta mediante l'applicazione sui singoli condizionamenti di appositi contrassegni di Stato. I contrassegni sono acquistati dagli importatori presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato ed il valore di essi deve essere pagato al momento della consegna, ovvero, previa prestazione di idonee garanzie, entro trenta giorni dalla consegna stessa. Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati il prezzo di fornitura e le caratteristiche dei contrassegni in relazione ai diversi tipi di tabacchi lavorati, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita' della provenienza dei tabacchi stessi, nonche' le modalita' della distribuzione dei contrassegni agli importatori e le garanzie che devono essere prestate per il pagamento differito del loro valore.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1976 al 5 giugno 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-10;724~art4 · fonte su Normattiva