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La facolta' di prescindere dall'eseguire la visita od il riscontro di merci formanti oggetto di operazioni doganali, prevista rispettivamente dagli articoli 59, terzo comma, e 21, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, non puo' essere esercitata quando la relativa dichiarazione o bolletta doganale riguardi in tutto o in parte tabacchi lavorati importati ai sensi dell'articolo 1. Resta tuttavia salva in tali casi la possibilita' di procedere a visita o riscontro parziale. Per le operazioni doganali concernenti tabacchi lavorati non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 del predetto testo unico.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1976 al 5 giugno 1983
