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Sono devoluti alla competenza dei rettori delle Universita' e dei direttori degli Istituti di istruzione universitaria, oltre ai provvedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, anche quelli relativi al conferimento degli incarichi nei confronti del personale universitario di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e del personale di cui all'articolo 1 - lettere b), 1) e g) - e all'articolo 44 - lettere a) e b) - della legge 3 novembre 1961, n. 1255. Il conferimento degli incarichi al personale universitario di cui al comma precedente, da adottarsi con decreto rettorale, resta subordinato alle condizioni ed ai limiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, dagli articoli 22-bis e 26-bis, sub articolo 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dagli articoli 13 e 50 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1967 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1967-10-06;948~art1 · fonte del testo