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Le funzioni di controllo preventivo di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti sui provvedimenti riguardanti la materia oggetto del decentramento disposto con il precedente articolo, sono devolute, rispettivamente, alle Ragionerie regionali dello Stato ed alle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio. Resta ferma, in ogni caso, l'osservanza delle disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni.

Testo in vigore dal 27 ottobre 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-06;948~art2 · fonte del testo