Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 1 — Ambito di applicazione e definizioni

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La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:

  • a)il cessionario sia una societa' prevista dall'articolo 3;
  • b)le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa' cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione. Nella presente legge si intende per "testo unico bancario" il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Testo in vigore dal 14 maggio 1999 al 22 febbraio 2014

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art1 · fonte su Normattiva