Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 2 — Programma dell'operazione

I titoli di cui all'articolo I sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. 2 La societa' cessionaria o la societa' emittente i titoli, se diversa dalla societa' cessionaria, redige il prospetto informativo. 3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni:

  • a)il soggetto cedente, la societa' cessionaria, le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla;
  • b)i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
  • c)i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
  • d)le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei titoli, e' consentita alla societa' cessionaria la cessione dei crediti acquistati;
  • e)le condizioni in presenza delle quali la societa' cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;
  • f)le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione;
  • g)il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle forme di pubblicita' del prospetto informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da parte dei portatori dei titoli;
  • h)i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la societa' cessionaria puo' detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonche' l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il percettore;
  • i)gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la societa' cessionaria.
  • i-bis)il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8. 4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi. 4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore. 5. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i requisiti di professionalita' e i criteri per assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia obbligatoria. 6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel comma 1 del medesimo articolo purche' possiedano i relativi requisiti. 6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo. 7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai portatori dei titoli. 18
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art. 22, comma 11) che in deroga al comma 6 del presente articolo "la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti puo' essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999."

2

Il D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che "In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare puo' essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6."

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190

18

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: «Titolo I - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI»".

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art2 · fonte su Normattiva