Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 7-duodevicies — Vigilanza

((1. La Banca d'Italia vigila sul rispetto delle disposizioni del presente Titolo, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche emittenti, la stabilita' del mercato e la tutela dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Banca d'Italia esercita, in quanto compatibili, i poteri previsti dal Titolo III, Capi I e II, del testo unico bancario. 3. La vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi del presente articolo e' esercitata senza pregiudizio dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal testo unico bancario e alla Banca d'Italia e alla Consob dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalita' ivi previste, con particolare riguardo ai poteri attribuiti alla Consob in materia di appello al pubblico risparmio.)) 18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190

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Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art7duodevicies · fonte su Normattiva