Art. 7-ter — Norme applicabili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 2005 al 18 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
(( (Norme applicabili). Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6.
Testo in vigore dal 15 maggio 2005 al 18 dicembre 2010
