Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 7-ter — Norme applicabili

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(( (Norme applicabili). Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6.

Testo in vigore dal 15 maggio 2005 al 18 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art7ter · fonte su Normattiva