Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

Art. 7-vicies-ter — Disposizioni fiscali

((1. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le operazioni di cui all'articolo 7-sexies come non effettuate e gli attivi idonei che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio degli attivi idonei, e il finanziamento di cui all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera b), e' concesso o garantito dalla medesima banca cedente.)) 18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190

18

Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".

Testo vigente dal 1 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art7viciester · fonte su Normattiva