All'articolo 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, la lettera c) e' sostituita dalla seguente lettera: "c) ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' etiopiche a partire dal 1 agosto 1970, nonche' per i diritti di credito riconosciuti e determinati da decisioni di qualunque foro anche internazionale di cui il Governo italiano assume l'onere della copertura in conseguenza di accordi internazionali, la cui conversione in lire italiane e' fatta con decreto del Ministro del tesoro con riferimento alla data dell'entrata in vigore degli accordi internazionali".

Testo vigente dal 19 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-05;135~art10 · fonte su Normattiva