Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 gennaio 1994, n.98
1La L. 29 gennaio 1994, n.98, ha disposto (con l'art. 1) che l'art. 11 "deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura".
Testo vigente dal 25 febbraio 1994
