L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente: "Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o societa' in possesso della cittadinanza o della nazionalita' italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294. Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294. Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti. Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 gennaio 1994, n.98

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La L. 29 gennaio 1994, n.98, ha disposto (con l'art. 2) che "le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme: a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalita' previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorita' tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonche' ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire; b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato di pace, si applica il coefficiente previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135".

Testo vigente dal 25 febbraio 1994

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-04-05;135~art3 · fonte su Normattiva