L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente: "A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato". Coloro per i quali siano gia' intervenute le liquidazioni del contributo nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, possono presentare domanda, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per chiedere l'integrazione del contributo fino all'8 per cento.

Testo vigente dal 19 aprile 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 184/2008

    Questione inammissibile
    30 maggio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come interpretato dall'art. 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, modificando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, individua nella misura fissa dell'8 per cento costante quindicennale il concorso statale sugli interessi da pagarsi per mutui contratti con enti, istituti e aziende di credito dai soggetti che abbiano reimpiegato in attività produttive, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili tutto o parte degli indennizzi ricevuti per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero. Invero, la questione sollevata risulta carente di motivazione riguardo alla non manifesta infondatezza, in quanto il rimettente non ha considerato la possibilità di pervenire ad una diversa interpretazione della disposizione censurata, la quale implicherebbe il riferimento del contributo statale sugli interessi che il soggetto privato è tenuto a pagare alla banca, indipendentemente dal tasso praticato da quest'ultima.

    Art. 3 cost. · Art. 2 Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero · Art. 1 Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135 · Art. 2 Disposizioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1985-04-05;135~art2 · fonte su Normattiva