L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente: "A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato". Coloro per i quali siano gia' intervenute le liquidazioni del contributo nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, possono presentare domanda, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per chiedere l'integrazione del contributo fino all'8 per cento.
Testo vigente dal 19 aprile 1985
