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I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva piu' grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per piu' di due mandati consecutivi. La ricandidatura e' possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si e' svolto il precedente mandato. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

Testo in vigore dal 20 luglio 2017 al 13 febbraio 2019

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 173/2019

    Questione infondata
    10 luglio 2019

    Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi dell'Associazione nazionale forense (ANF) e degli avvocati Alfredo Sorge e altri nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017 e dell'art. 11-quinquies del d.l. n. 135 del 2018, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 2019. Oltre a non essere parti nei rispettivi giudizi principali, gli intervenienti non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 71 del 2015, n. 70 del 2015, n. 59 del 2013 e n. 189 del 2001; ordinanze n. 100 del 2016, n. 156 del 2013 e n. 32 del 2013 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del 2019, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016 e n. 84 del 2016 ).

    Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 51 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113~art3 · fonte su Normattiva