Art. 11 — Decorrenza delle nomine
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1966 al 23 novembre 1969. Leggi il testo vigente →
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Corte d'appello; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso. Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini gia' definiti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e' equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, prevista dall'articolo 1. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati per qualsiasi motivo scrutinati hanno riportato giudizio sfavorevole in sede di scrutinio, sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1. I magistrati di cui al secondo comma sono nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza agli effetti giuridici dalla data del compimento dell'anzianita' di cui all'articolo 1, e agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. La stessa disposizione si applica ai magistrati di cui al terzo comma e ai magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno gia' maturato l'anzianita' di cui all'articolo 1, se ottengono la valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia per i magistrati che hanno maturato l'anzianita' di cui all'articolo 1 entro il 1962 gli effetti giuridici della nomina alla nuova qualifica decorrono dal 31 dicembre 1962. Ai magistrati di tribunale che hanno maturato l'anzianita' di cui all'articolo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di Corte d'appello con anzianita' 30 giugno 1963 e' attribuita la decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 31 dicembre 1962. I magistrati di cui ai precedenti commi non possono per alcun motivo essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza 31 dicembre 1962 in base alla precedente disciplina.
Testo in vigore dal 28 luglio 1966 al 23 novembre 1969
