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Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Corte d'appello; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso. Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini gia' definiti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e' equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, prevista dall'articolo 1. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati per qualsiasi motivo scrutinati hanno riportato giudizio sfavorevole in sede di scrutinio, sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1. ((I magistrati di cui al secondo e al terzo comma, in quest'ultimo caso previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, sono nominati magistrati di corte d'appello, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianita' di cui all'articolo 1, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Tuttavia, per i magistrati che hanno maturato l'anzianita' di cui all'articolo 1 entro il 1962, la nomina alla nuova qualifica decorre dal 31 dicembre 1962)). ((Ai magistrati di tribunale che hanno maturato la anzianita' di cui all'articolo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello con anzianita' 30 giugno 1963, la decorrenza agli effetti giuridici ed economici della nomina stessa e' attribuita dal 31 dicembre 1962)). I magistrati di cui ai precedenti commi non possono per alcun motivo essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza 31 dicembre 1962 in base alla precedente disciplina.

Testo in vigore dal 23 novembre 1969 al 28 luglio 2006

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;570~art11 · fonte su Normattiva