Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello
Art. 2 — Nuova valutazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1966 al 28 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
I magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio. La nomina ha effetto dal compimento del biennio che precede la valutazione favorevole.
Testo in vigore dal 28 luglio 1966 al 28 luglio 2006
