Art. 3 — Elementi di valutazione
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Abrogato dal 28 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Abrogato dal 28 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1966 al 28 luglio 2006. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione, nel formulare il parere di cui agli articoli precedenti, devono tener particolarmente conto della laboriosita' del magistrato, delle capacita', diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni. Nei singoli casi il Consiglio superiore ha facolta' di assumere, nelle forme e con le modalita' ritenute piu' idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato. Il parere del Consiglio giudiziario e' comunicato integralmente all'interessato ed al Ministro per la grazia e giustizia; quello del Consiglio di amministrazione e' comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dalla comunicazione il magistrato puo' presentare deduzioni al Consiglio superiore. Il Ministro puo' formulare sue osservazioni a sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 APRILE 2006, N. 160
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-25;570~art3 · fonte del testo